STATUTO
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ART. 1 - Denominazione e sede sociale
Tra le società sportive U.S. Pont Donnaz Calcio e A.S.D. Atletica Pont Donnas è costituita una libera associazione, apolitica, apartitica e non avente fini di lucro, denominata A.S.D. Polisportiva Crestella (di seguito chiamata "Polisportiva") con sede in Donnas, via Crestella.

ART. 2 - Scopi della Polisportiva
La Polisportiva è costituita allo scopo di promuovere l'attività sportiva attraverso iniziative di vario genere e, in particolare, rappresenta le società associate per tutto quanto concerne le problematiche relative agli impianti sportivi (utilizzo, gestione, ecc.). Essa si propone quale interlocutore privilegiato delle Amministrazioni Comunali delle Comunità Montane Monte Rosa e Walser.
Per meglio conseguire i propri scopi, la Polisportiva può assumere in proprio la gestione di impianti e strutture sportive, ottenendone l'affidamento dagli Enti proprietari alle condizioni di volta in volta stabilite con apposita convenzione.

ART. 3  - Durata della Polisportiva
La durata della Polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

ART. 4 - Patrimonio della Polisportiva
Il patrimonio della Polisportiva è costituito da:
a)    quote associative;
b)    contributi di Enti pubblici e/o privati;
c)     liberalità di terzi;
d)    ogni altro provento e/o donazione.
Nel caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, il patrimonio della Polisportiva dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione stabilita per legge.
È fatto espresso divieto di distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale durante tutta la vita della Polisportiva.

ART. 5 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che dovrà essere esposto presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea affinché gli Associati ne possano prendere visione.

ART. 6 - Associati alla Polisportiva
Possono essere Associati alla Polisportiva tutte le società e le associazioni sportive che svolgono attività sportiva, che non hanno fini di lucro e che siano affiliate a Federazioni sportive nazionali, a Discipline Associate e a Enti di Promozione Sportiva che intendono conseguire gli scopi di cui all'art. 2 e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
La qualifica di Associato si ottiene presentando apposita domanda scritta che viene esaminata e che, salvo rifiuto motivato, viene accettata dal Consiglio Direttivo. Ogni associato è rappresentato nella Polisportiva da due rappresentanti nominati dal suo direttivo.

ART. 7 - Organi della Polisportiva
Sono organi della Polisportiva:
a)    l'Assemblea degli Associati;
L'Assemblea degli Associati è formata da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. È il massimo organo deliberativo della Polisportiva.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nel locale della sede sociale e nei siti di attività e mediante contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.
Ogni associato, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un solo voto. Tutti i dirigenti sportivi degli Associati, in regola con il tesseramento federale, sono eleggibili. E' espressamente esclusa ogni limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea Ordinaria:

1) approva, ogni anno, il bilancio consuntivo corredato da una relazione presentata dal Presidente in nome di tutto il Consiglio Direttivo e per esprimersi sull'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;
2) procede, ogni due anni, al rinnovo delle cariche sociali;
3) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e, per il rinnovo delle cariche sociali, alla scadenza del mandato.

L'Assemblea Straordinaria

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo dalla maggioranza degli Associati aventi diritto a voto, è convocata un'Assemblea straordinaria. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di richiesta. Essa può deliberare su qualsiasi argomento, compresa la modifica dello Statuto, la messa in li­quidazione della Polisportiva ed il rinnovo anticipato delle cariche sociali.
In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.
Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato che abbia diritto al voto mediante delega scritta; ogni associato delegato non può rappresentare più di altri due Associati.
Tutte le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Esse devono essere trascritte in apposito libro che deve restare depositato in sede. Ogni associato ha diritto a prenderne visione e di ottenere, a proprie spese, estratti delle deliberazioni ivi trascritte.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

b)    il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, scelti fra i dirigenti sportivi degli Associati, eletti dall'Assemblea degli Associati, i quali restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo attribuisce, al proprio interno, le cariche di presidente e di vicepresidente. Il Consiglio Direttivo nomina il segretario-tesoriere scegliendo fra i dirigenti degli Associati la persona di maggior esperienza e provata capacità.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli Associati;
2) redigere il bilancio consuntivo;
3) compilare il regolamento interno;
4) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione degli Associati;
5) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizione del presente Statuto siano riservate all'Assemblea degli Associati.

d) Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea nomina, al di fuori del Consiglio Direttivo, e non necessariamente tra gli Associati, 5 Revisori dei Conti, dei quali tre effettivi e due supplenti.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Polisportiva e accerta la regolare tenuta della contabilità.

ART. 8 - Quote associative e diritto di voto
Ogni associato, purché in regola con il pagamento delle quote associative e purché non sottoposto a sanzioni, dispone di un voto in Assemblea.
La quota sociale annuale viene deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili, se non mortis causa, e non sono rivalutabili.

ART. 9 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.O.N.I. e, in subordine, le norme del codice civile.

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