
STATUTO
scarica lo statuto in
formato compresso (file .zip)
ART.
1 - Denominazione e sede sociale
Tra le società sportive U.S. Pont Donnaz Calcio e A.S.D. Atletica Pont Donnas è costituita una libera associazione, apolitica, apartitica e non
avente fini di lucro, denominata A.S.D. Polisportiva Crestella (di seguito chiamata
"Polisportiva") con sede in Donnas, via Crestella.
ART.
2 - Scopi della Polisportiva
La Polisportiva è costituita allo scopo di promuovere l'attività sportiva
attraverso iniziative di vario genere e, in particolare, rappresenta le società
associate per tutto quanto concerne le problematiche relative agli impianti
sportivi (utilizzo, gestione, ecc.). Essa si propone quale interlocutore
privilegiato delle Amministrazioni Comunali delle Comunità Montane Monte Rosa e
Walser.
Per meglio conseguire i propri scopi, la Polisportiva può assumere in proprio
la gestione di impianti e strutture sportive, ottenendone l'affidamento dagli
Enti proprietari alle condizioni di volta in volta stabilite con apposita
convenzione.
ART.
3 - Durata della Polisportiva
La durata della Polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.
ART.
4 - Patrimonio della Polisportiva
Il patrimonio della Polisportiva è costituito da:
a)
quote associative;
b)
contributi di Enti pubblici e/o privati;
c)
liberalità di terzi;
d)
ogni altro provento e/o donazione.
Nel caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, il patrimonio della
Polisportiva dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione stabilita per
legge.
È
fatto espresso divieto di distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di
fondi, riserve o capitale durante tutta la vita della Polisportiva.
ART.
5 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla compilazione del
bilancio consuntivo che dovrà essere esposto presso la sede sociale, almeno
quindici giorni prima della data dell'Assemblea affinché gli Associati ne
possano prendere visione.
ART.
6 - Associati alla Polisportiva
Possono essere Associati alla Polisportiva tutte le società e le associazioni
sportive che svolgono attività sportiva, che non hanno fini di lucro e che
siano affiliate a Federazioni sportive nazionali, a Discipline Associate e a
Enti di Promozione Sportiva che intendono conseguire gli scopi di cui all'art. 2
e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
La qualifica di Associato si ottiene presentando apposita domanda scritta che
viene esaminata e che, salvo rifiuto motivato, viene accettata dal Consiglio
Direttivo. Ogni associato è rappresentato nella Polisportiva da due
rappresentanti nominati dal suo direttivo.
ART.
7 - Organi della Polisportiva
Sono organi della Polisportiva:
a)
l'Assemblea degli Associati;
L'Assemblea degli Associati è formata da tutti gli Associati in regola con il
pagamento della quota associativa annuale. È il massimo organo deliberativo
della Polisportiva.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno,
il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nel
locale della sede sociale e nei siti di attività e mediante contestuale
comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.
Ogni associato, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha
diritto ad un solo voto. Tutti i dirigenti sportivi degli Associati, in regola
con il tesseramento federale, sono eleggibili. E' espressamente esclusa ogni
limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Le
Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea Ordinaria:
1) approva, ogni anno, il bilancio consuntivo corredato da una relazione
presentata dal Presidente in nome di tutto il Consiglio Direttivo e per
esprimersi sull'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;
2) procede, ogni due anni, al rinnovo delle cariche sociali;
3) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla
chiusura dell'esercizio sociale e, per il rinnovo delle cariche sociali, alla
scadenza del mandato.
L'Assemblea Straordinaria
Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o qualora ne sia fatta
richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo dalla maggioranza degli Associati
aventi diritto a voto, è convocata un'Assemblea straordinaria. In quest'ultimo
caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di
richiesta. Essa può deliberare su qualsiasi argomento, compresa la modifica
dello Statuto, la messa in liquidazione della Polisportiva ed il rinnovo
anticipato delle cariche sociali.
In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno
degli Associati aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Associati intervenuti o
rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza
assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per
le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà
normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della
votazione a scrutinio segreto.
Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato che
abbia diritto al voto mediante delega scritta; ogni associato delegato non può
rappresentare più di altri due Associati.
Tutte le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario. Esse devono essere trascritte in apposito libro
che deve restare depositato in sede. Ogni associato ha diritto a prenderne
visione e di ottenere, a proprie spese, estratti delle deliberazioni ivi
trascritte.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua
assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che
questa non deliberi diversamente.
b)
il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, scelti fra i dirigenti
sportivi degli Associati, eletti dall'Assemblea degli Associati, i quali restano
in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo attribuisce,
al proprio interno, le cariche di presidente e di vicepresidente. Il Consiglio
Direttivo nomina il segretario-tesoriere scegliendo fra i dirigenti degli
Associati la persona di maggior esperienza e provata capacità.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi
sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due
consiglieri.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in
carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
1) curare
l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli Associati;
2) redigere
il bilancio consuntivo;
3) compilare
il regolamento interno;
4) deliberare
circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione degli Associati;
5) compiere
tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizione del presente Statuto
siano riservate all'Assemblea degli Associati.
d) Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea nomina, al di fuori del Consiglio Direttivo, e non necessariamente
tra gli Associati, 5 Revisori dei Conti, dei quali tre effettivi e due
supplenti.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Polisportiva e
accerta la regolare tenuta della contabilità.
ART.
8 - Quote associative e diritto di voto
Ogni associato, purché in regola con il pagamento delle quote associative e
purché non sottoposto a sanzioni, dispone di un voto in Assemblea.
La quota sociale annuale viene deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta
del Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili, se non mortis causa, e non sono
rivalutabili.
ART.
9 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.O.N.I. e, in subordine, le
norme del codice civile.